• formazione
Pubblicata il 22 marzo 2022

Nelle ultime settimane le aziende hanno ricevuto indicazioni talvolta contrastanti rispetto alle novità introdotte dal DL n. 146/2021 e sulle tempistiche per l’adeguamento. Assindustria Venetocentro ha contribuito a fare chiarezza sull’argomento con un webinar gratuito che si è svolto lo scorso 8 marzo (la registrazione è disponibile per le aziende associate a questo link)
Per quanto riguarda la formazione, è opportuno segnalare che le nuove disposizioni diventeranno operative solo quando sarà adottato il nuovo Accordo, che sostituirà una serie di Accordi pre-esistenti.
Fino a giugno, o comunque in attesa del nuovo Accordo, l’obbligo di prima formazione e di aggiornamento quinquennale devono essere adempiuti secondo l’Accordo CSR di dicembre 2011. In particolare:

  • Resta la scadenza dei 60 gg per adempiere all’obbligo di formazione del nuovo preposto;
  • Il preposto che ha svolto il corso di prima formazione (o l’ultimo aggiornamento utile) cinque anni fa, deve frequentare il corso di aggiornamento: non è ammesso aspettare il nuovo Accordo per procedere all’aggiornamento;
  • D’altra parte, non è necessario anticipare al 2022 la scadenza per l’aggiornamento del preposto formato/aggiornato nel 2020, perché la frequenza biennale diventerà operativa solo quando saranno noti contenuti, modalità, etc. del nuovo Accordo.
    Fin da subito, tuttavia, è consigliabile almeno informare il preposto sul «potenziamento» del suo ruolo e delle sue responsabilità in virtù delle modifiche apportate dalla legge 215/2021 al D.Lgs. 81/08.

Per informazioni:
Ufficio Formazione Sicurezza
0422 916 456
sicurezza@unisef.it

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